Area Studenti

art.1 

Ambito di applicazione

  1. Il presente ordinamento è adottato in conformità al disposto del Decreto 11 dicembre’98, n.509, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio’99, n.37, “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’art.17, c.96, della legge 15 maggio’97, n.197”.

È altresì adottato in conformità alla linea guida del Regolamento accettato dagli Istituti facenti parte del Coordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia, i quali ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della legge 18 febbraio’89, n.56, hanno ottenuto il riconoscimento per l’istituzione e l’attivazione di corsi di Specializzazione in Psicoterapia.

  1. L’Ordinamento disciplina il Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia di cui all’art.3 della legge 56/89 attivato dalla Scuola Adleriana di Psicoterapia presso la sede di Torino -riconosciuta con decreto ministeriale del 29 settembre’94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20/10/1994 e al D.M. del 25/01/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/07/2001- e presso la sede di Reggio Emilia -riconosciuta con decreto Ministeriale 16/10/2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 07/11/2001- ed è adottato dal Collegio dei Docenti-formatori della Scuola.

art.2

Effetti del riconoscimento 

  1. I competenti Organi deliberanti della Scuola provvedono ad istituire ed attivare il Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Adleriano nelle sedi indicate nel decreto di cui all’art.1, comma 2 del presente Ordinamento. Il Collegio dei Docenti-Formatori nomina un Comitato Scientifico formato da tre esperti, fra i quali almeno un Docente Universitario nelle discipline indicate all’art.8, c.3 del Regolamento Ministeriale, che non insegni presso la Scuola. Il Comitato Scientifico ha il compito di presentare ogni anno al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica una relazione illustrativa dell’attività scientifica e didattica svolta nell’anno immediatamente precedente e sul programma per l’anno successivo.
  2. Il Comitato Scientifico nominato con delibera del Collegio, ed i cui componenti sono stati ritenuti idonei dal MIUR, è composto da:
  • Sandro Rubichi
  • Enrica Maria Fusaro
  • Francesca Di Summa

art.3

Finalità dei corsi

  1. I Corsi quadriennali attivati dalla Scuola Adleriana di Psicoterapia per i fini di cui all’art. 3 della legge 56/89 hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ad indirizzo adleriano, rivolta a soggetti adulti ed in età evolutiva, in (contesto) individuale e di gruppo.
  2. Ai corsi sono ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi Albi Professionali. Possono essere ammessi al corso i predetti laureati, purché conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio della professione entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi. Coloro i quali non risultino iscritti all’Albo di riferimento entro la prima sessione utile (per la scuola è quella di giugno) non potranno accedere all’esame di fine anno e, quindi, essere ammessi al 2° anno.

Le modalità e i criteri di ammissione sono definiti dal Regolamento della Scuola.

  1. Il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun anno di corso viene deciso annualmente dal Collegio dei Formatori, tenuto conto della struttura e delle risorse didattico-formative ed entro il limite stabilito dal provvedimento di riconoscimento della Scuola, il quale determina il numero massimo degli allievi ammessi a ciascun ciclo formativo.
  2. Gli allievi attualmente ammissibili a ciascun anno di corso, in ogni sede riconosciuta, sono 20 (20 allievi per la sede di Torino e 20 per la sede di Reggio Emilia).
  3. Per l’Iscrizione/trasferimento degli allievi provenienti da altri istituti ad anni successivi al primo si fa riferimento alla Circolare Ministeriale Prot. 0027130 – 18/11/2016. In nessun caso sono previste abbreviazioni di corso: il percorso di specializzazione deve durare almeno 4 anni. È possibile chiedere di essere inseriti ad anno diverso dal primo purchè si dimostri di aver frequentato in altro Istituto abilitato. In questo caso il Collegio dei Formatori può deliberare eventuali integrazioni.

Il Collegio dei Formatori, considerati il curriculum dell’allievo e i programmi didattici in vigore, predispone un piano di studi integrativo personalizzato, che tenga conto del debito e del credito formativo sia in termini quantitativi che qualitativi e permetta all’allievo di completare la formazione.

art.4

Caratteristiche della formazione

  1. I Corsi di cui all’art.1, comma 2 hanno durata quadriennale.
  2. Il numero di ore complessivo, comprendente sia l’insegnamento teorico che la formazione pratica, è di 500 ore annuali, di cui 150 dedicate al tirocinio presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati dal Collegio dei Docenti-formatori secondo i criteri del presente Ordinamento e ritenuti idonei dal Comitato Tecnico Consultivo del MIUR.
  3. Gli allievi che, alla fine dell’anno non hanno raggiunto le ore previste, alla luce delle indicazioni Ministeriali, sono da considerarsi ripetenti; non è possibile discutere la tesi di specialità se non si sono raggiunte tutte le ore previste per l’intero quadriennio di specialità. 

Art.4.a

AREA TEORICA:

Aree di insegnamento:

  1. psicologia generale e psicologia dello sviluppo, epistemologia, psicopatologia e psicodiagnostica, integrazione della teoria di riferimento con i principali indirizzi psicoterapeutici (psicoanalitico, relazionale-sistemico, cognitivo-comportamentale, analitico, psicologico-relazionale) nonché discussione critica degli stessi, psicodiagnostica (testistica, anamnesi, organizzazione della cartella clinica).
  2. metodologia del trattamento psicoterapico secondo l’indirizzo individual psicologico, con approfondimenti specifici nelle aree evolutiva ed adulti

teoria di riferimento

Seminari di avvio alla conoscenza della teoria di riferimento (per il primo anno) e successiva parte teorica con letture critiche della teoria di riferimento ed approfondimenti trans-teorici per fornire un quadro che dia la possibilità di dare senso ai fenomeni psichici 

metodologia

I seminari sono organizzati con lezioni frontali. I docenti, al fine di facilitare l’apprendimento degli allievi, possono avvalersi dell’utilizzo di proiezioni di filmati, di trascrizioni o racconti di sedute o di simulazioni di sedute. A seconda dell’argomento gli allievi possono essere suddivisi in piccoli gruppi per affrontare tematiche da riproporre ed approfondire in “grande gruppo” 

Alcuni seminari, particolarmente ostici dal punto di vista teorico, vengono affrontati con il metodo della Didattica Rovesciata che permette agli allievi di affrontare preventivamente una traccia teorica fornita dal docente per potersi concentrare, durante la giornata formativa, sul raccordo fra la teoria e la pratica e approfondire metodologie e tecniche di terapia.  

L’impostazione così pensata consente agli allievi di comprendere il reale collegamento tra la teoria e la pratica nonché organizzare il pensiero sulla clinica. In questa parte vi sono seminari in cui il riferimento è alla clinica per adulti e seminari il cui riferimento è alla clinica evolutiva. Vengono trattati diversi aspetti della gestione della terapia, trasmettendo nozioni su come coordinare i dati anamnestici e testistici di un caso clinico alla luce delle linee teoriche (soprattutto nei primi due anni) ed inserendo la psicopatologia (ed il suo trattamento) come sistema di organizzazione dei quadri patologici nel secondo biennio.

Seminari di aggiornamento

Alla luce delle veloci modificazioni psicopatologiche che si rilevano nella popolazione (vedi DSM e PDM) la Scuola ritiene fondamentale aggiornare annualmente i propri allievi sulle nuove psicopatologie e sulle metodologie più appropriate per il trattamento delle stesse. Allo scopo saranno attivati “Seminari per l’aggiornamento professionale” che approfondiranno di volta in volta argomenti clinici diversi, arricchiranno le tematiche già proposte con l’attualizzazione al contesto sociale sia per quanto riguarda i “nuovi” disagi –vedi es. Hikikomori- sia per i possibili interventi terapeutici.

Art.4.b

AREA PRATICA

La formazione pratica prevede:

  1. Supervisione individuale.
  2. Supervisione di gruppo 
  3. Supervisione in piccolo gruppo 
  4. Laboratori 
  5. Gruppi di formazione in psicoterapia
  6. Gruppi di studio
  7. Affiancamento, nelle parti essenzialmente psicologiche, nei progetti messi in campo durante l’anno accademico 
  8. Partecipazione a momenti di incontro “residenziali” per quanto attiene la parte dei lavori di gruppo.

Art.4.c

TIROCINIO

  1. Il tirocinio professionalizzante, prevede secondo le direttive del MIUR 100 ore. Il collegio dei Formatori, sempre per una maggiore preparazione pratica dell’allievo, ne richiede, laddove sia possibile, almeno 150 ore annuali, da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati e ritenuti idonei dal CTC del MIUR. L’allievo che non raggiunge il monte ore di tirocinio richiesto, non può essere ammesso all’esame di fine anno e risulterà “Ripetente” fintanto che non avrà recuperato le ore. Salvo le eccezioni previste dal Regolamento Ministeriali.
  2. Nel caso in cui un allievo proponga di svolgere il tirocinio presso un Ente non riconosciuto dal MIUR la Scuola -dopo aver verificato che la struttura possieda le condizioni necessarie per la specializzazione in psicoterapia- invierà la documentazione relativa alla Struttura da sottoporre alla valutazione del CTC del MIUR. Solo dopo aver acquisito il parere positivo del MIUR il tirocinio potrà prendere avvio.
  3. Per poter svolgere il tirocinio è richiesta l’iscrizione all’Albo degli Psicologi (o dei Medici) ed il superamento del Corso sulla Sicurezza.
  4. La frequenza dell’allievo al Tirocinio viene registrata su un apposito libretto che viene consegnato ogni anno sul quale devono essere registrate le presenze; il tutor che segue il tirocinante dovrà firmare il libretto sia nelle pagine che attestano la presenza sia al fondo dove è richiesto anche di esplicitare un giudizio finale. L’allievo riporterà la sintesi dell’esperienza di tirocinio anche sul libretto personale. 

ANALISI PERSONALE 

  1. L’analisi personale “è considerata al di fuori del monte ore” può essere effettuata presso professionisti appartenenti ad aree con teoria di riferimento diverso da quello della Scuola purché di indirizzo psicodinamico. L’analisi personale è da effettuare nel corso del quadriennio ed è richiesto un percorso di almeno 2 anni. Ciò permette una migliore conoscenza di sé al fine di evitare rischi di collusione durante il trattamento
  2. L’analisi personale è da effettuare prima della discussione della tesi di specialità ed è richiesto un percorso di almeno 2 anni

Art.5

Libretto di formazione

  1. La Scuola predispone e consegna all’allievo il libretto scolastico individuale sul quale viene documentato il percorso formativo. La presenza ai singoli seminari viene formalizzata dalla firma sui registri di classe. Tali presenze vengono poi computate dalla segreteria per verificare le ore teoriche effettivamente effettuate.
  2. Sul Libretto di Formazione sono altresì documentate:
  • Le ore di supervisione individuale;
  • Le ore di supervisione in piccolo gruppo
  • La partecipazione ai gruppi di studio
  • La partecipazione ai laboratori
  • La partecipazione ai Convegni (ritenuti adeguati al processo formativo)
  • La partecipazione a progetti effettuati in ambito sociale sempre in affiancamento ai tutor
  • Le supervisioni e gli affiancamenti in sede di tirocinio presso le ASL
  • Gli elaborati di approfondimento inerenti tematiche trattate durante i seminari
  • Gli elaborati di approfondimento su tematiche scelte dall’allievo (convalidate dal tutor). Tali elaborati, se ritenuti idonei dal Comitato Scientifico della Rivista potranno essere pubblicati sul Sagittario e/o sul sito web della Scuola
  • Le ore di preparazione prima dell’erogazione del seminario

Art. 6

Esami annuali e prova finale

  1. Il Collegio dei Docenti- formatori delibera le modalità degli esami annuali e nomina, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento della Scuola, una apposita commissione esaminatrice per ciascun anno di corso ed una commissione per la discussione della Tesi di Specialità. 

Art.7

Docenza dei corsi

  1. I corsi teorici in materie di insegnamento afferenti alle aree di cui all’art.4, c.4 del presente Ordinamento vengono affidati sia a Docenti e Ricercatori delle Università italiane e straniere di specifica qualificazione, sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia, e ritenuti idonei dal CTC del MIUR
  2. La formazione pratica e caratteristica dell’indirizzo metodologico e teorico clinico della Scuola, ivi comprese le supervisioni individuali e di gruppo, è affidata ai Trainer ed ai tutor, di formazione adleriana, approvati dal Collegio dei Formatori, dal Direttore di Corso e dal Direttore Generale e ritenuti idonei dal CTC del MIUR.
  3. I seminari di aggiornamento alla professione sono affidati o a Docenti della Scuola o a Professionisti altamente qualificati nella materia oggetto di aggiornamento. 

Art.8 

Diploma finale

  1. La Tesi di Specializzazione può essere discussa dopo aver superato gli esami annuali della Scuola, non avendo ore da recuperate, e non prima che siano trascorsi 4 anni esatti dalla data di iscrizione all’Albo di riferimento. Dopo la discussione della tesi finale, viene rilasciato il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo adleriano. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è vincolata all’iscrizione all’Ordine del Psicologi con annotazione psicoterapeuta. 
  2. Il Diploma è firmato dal Direttore Generale, legale rappresentante della Scuola, e dal Segretario, responsabile dell’attività didattica.